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Cosa va fatto?

I.   il manutentore, una volta completate le operazioni di controllo e pulizia dell’impianto, compila e firma il rapporto di controllo tecnico (mod. G o F)
II.  il responsabile dell’impianto firma il rapporto per presa visione
III. il manutentore rilascia il Bollino Verde da apporre sul rapporto di controllo tecnico (mod. G o F)
IV. una copia del mod. G o F, completa di Bollino Verde, deve essere trasmessa quanto prima a Vi.energia, anche tramite il manutentore

I risultati della manutenzione periodica vanno riportati, a cura del responsabile dell'impianto termico, sul libretto d'impianto o di centrale.
· Il libretto d'impianto è relativo ad impianti con potenza inferiore a 35 kW (di solito impianti autonomi per singole abitazioni).
· Il libretto di centrale è relativo ad impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW (di solito impianti centralizzati o impianti di aziende). 


Quando?

a. Per gli impianti a combustibile gassoso (metano e GPL), di potenza inferiore a 35 kW la manutenzione deve essere effettuata:
     I.    secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto o dell’apparecchio
     II.   rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione
     III.  senza queste indicazioni, un controllo completo con prova della combustione ogni 2 anni è da ritenersi sufficiente al fine di garantire un adeguato risparmio energetico

b. Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e per tutti gli impianti a combustibile liquido (gasolio) indipendentemente dalla potenza la manutenzione deve essere effettuata:
     I.    secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto o dell’apparecchio
     II.   rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione
     III.  senza queste indicazioni, un controllo completo con prova della combustione 1 volta all’anno è da ritenersi sufficiente al fine di garantire un adeguato risparmio energetico

c. Per le centrali termiche dotate di uno o più generatori di calore con potenza termica nominale complessiva uguale o superiore a 350 kW è prevista anche una seconda determinazione del solo rendimento di combustione, da effettuarsi alla metà del periodo di riscaldamento.


Cosa deve fare la ditta di manutenzione
?


La procedura riguardante il controllo dello stato d'esercizio e manutenzione dell'impianto termico individua nelle ditte di manutenzione l'interlocutore principale con il quale gli enti competenti dovranno interagire.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico affida le operazioni a soggetti abilitati (lettera c. dell'art.1, comma 1, della legge 05/03/1990, n. 46 e che nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui alla lettera e. dell'art. 1, comma 1, della medesima legge).

È fatto obbligo la redazione da parte del manutentore di un rapporto di controllo tecnico ogni qual volta vengano effettuate operazioni di controllo ed eventuale manutenzione periodica all'impianto termico, indipendentemente dalla potenza dell'impianto.
In particolare per impianti unifamiliari con potenza inferiore a 35 kW il rapporto di controllo tecnico deve essere redatto conformemente al Modello G, per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW conformemente al Modello F.

Il rapporto di controllo tecnico deve essere sottoscritto dall'operatore e firmato dal responsabile dell'impianto per presa visione.

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